Comunicati · Documento

Lettera aperta a tutti i candidati alle prossime elezioni nazionali

LAVORATORI STAGIONALI

lavoratori-stagionali

Spett.le Candidato

L’introduzione della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, avvenuta con l’approvazione del decreto legislativo n. 22 del 2015, ed in particolare l’avvicendamento tra NASPI ed ASPI ha avuto come conseguenza il dimezzamento dell’indennità di disoccupazione a 220 mila lavoratori assunti stagionalmente dalle proprie aziende che per motivi legati al territorio non sono in grado di garantire un lavoro superiore ai 6 mesi l’anno.

COME SONO CONFIGURATI LEGISLATIVAMENTE GLI STAGIONALI

Esiste un decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525, che contiene l’elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, in vigenza della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, commi secondo, lettera a), e sesto, della stessa legge, era consentito per il personale assunto temporaneamente l’apposizione del termine nei contratti di lavoro.

Il provvedimento fotografa la realtà del tempo in cui è stato adottato e restituisce un’immagine di stagionalità saldamente ancorata al settore primario, figlia di un’epoca in cui il processo di riduzione del peso dell’agricoltura sull’intera economia era ancora in fase iniziale.

Poche erano le attività industriali citate, mentre erano di fatto assenti le attività terziarie, con l’unica eccezione di fiere ed esposizioni.

Fu necessario attendere piu¹ di trent’anni per registrare l’apparizione sulla scena di alcune attività turistiche, con l’approvazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che ha incluso nel suddetto elenco le attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

Restava comunque ferma la possibilità di assumere lavoratori stagionali anche in seno alle altre tipologie di aziende, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o chiedendo l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18.

La facoltà di stipulare contratti stagionali in seno ad aziende ad apertura annuale è stata poi ribadita ed ampliata, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha esteso la nozione di stagionalità oltre i desueti confini dettati dalla disciplina del 1963 ed ha sottratto alla necessità di autorizzazione amministrativa i contratti stipulati per far fronte alle intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno.

In tale solco si è inserito il CCNL Turismo, annoverando esplicitamente tra le ipotesi non tassative in cui le parti stipulanti riconoscono sussistere le ragioni per la legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:

periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;

periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;

periodi interessati da iniziative promozionali o commerciali;

ulteriori periodi di intensificazione stagionale o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale. (Nucara, Candido; 2012).

Ad oggi, tuttavia, la categoria dei lavoratori stagionali si vede solo parzialmente riconosciuta, anche se, nei fatti, l’impiego, alla stipula del contratto, dei codici UNIEMENS T, G e S, ne determina l’esistenza e ne stabilisce il quantum numerico.

Il lavoro stagionale si caratterizza quindi per la mancanza di continuità dell’attività esercitata, ossia per l’alternarsi – nel corso dell’anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all’attività (ad esempio concentrazione dei flussi turistici in alcuni mesi dell’anno). Prima del decreto legislativo n. 22 del 2015 – attuativo del Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) – la tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria, in presenza di una contribuzione minima di 52 settimane nei due anni immediatamente precedenti la cessazione involontaria dal lavoro, garantiva una durata delle prestazioni (DS e ASpI) legata unicamente all’età e non all’anzianità contributiva. Non veniva inoltre presa in considerazione, ai fini della determinazione della durata del sussidio, la frequenza con cui la richiesta della prestazione era stata formulata in un determinato arco di tempo. Si potevano cosi avere beneficiari sistematici di queste prestazioni. A fronte di un minor numero di  mesi di contribuzione, alcune persone fruivano di prestazioni più frequentemente di altri lavoratori con contribuzione più consistente in quanto continuativa.

Il fenomeno si verificava in particolar modo nel caso dei lavoratori stagionali i quali, con relativa sistematicità, alternavano periodi pressoché semestrali di contribuzione a prestazioni di durata tendenzialmente analoga.

In particolar modo, con due semestri di contribuzione (52 settimane) nel biennio conseguivano sempre il diritto, a seconda dell’età anagrafica, ad una prestazione di disoccupazione della durata teorica di 8 o 12 mesi. Ciò permetteva, a fronte di un’attività lavorativa stagionale ricorrente della durata di sei mesi nell’anno, l’indennizzo dei rimanenti 6 mesi, in cui l’attività lavorativa subiva la sua naturale interruzione.

Con l’attuazione del Jobs Act l’indennità di disoccupazione NASpI, introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, assicura una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, secondo regole legate significativamente alla storia contributiva del lavoratore.

Infatti, la NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei quattro anni precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto alla prestazione. Ai fini del calcolo della durata, non sono utili le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Pertanto, la durata della NASpI è calcolata sulla base dei periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione, al netto delle settimane contributive già “utilizzate” per precedenti prestazioni. Termina, quindi, il sistema che garantisce una tutela di durata indifferenziata a prescindere dall’entità della contribuzione.

Ne consegue che i lavoratori stagionali ricorrenti – a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (26 settimane) nell’anno – a regime non potranno più percepire, nello stesso anno, di altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione, ma fruiranno della prestazione NASpI per soli 3 mesi (13 settimane).

Le conseguenze del dimezzamento del sussidio ai 220 mila lavoratori stagionali semestrali sta creando un serio danno a tutta l’economia del territorio dove sono concentrati i lavoratori stagionali, considerando infatti una perdita annuale per ogni singolo lavoratore, di circa 3000 euro l’anno a fronte di un reddito annuale, antecedente al dimezzamento del sussidio, di circa 15000. Per fare un esempio concreto, i territori di Ischia, Capri, penisola sorrentina e costiera amalfitana, vivono esclusivamente di turismo e il 50% della popolazione attiva è impiegata solo durante la stagione turistica che inizia in sordina ad aprile, per raggiungere il suo apice tra giugno e settembre e finisce a ottobre con la chiusura di tutte le attività e in tutta Italia dal nord al sud esistono centinaia di località con le stesse dinamiche qui citate.

PROPOSTA DI MODIFICA ANLS-CUB

amalfi-vicenda-saraceno-lavoratori-stagionali-in-161731

I lavoratori stagionali da tre anni stanno conducendo una lotta per ripristinare l’indennità di disoccupazione ordinaria per coloro che vengono assunti con la causale ATTIVITA’ STAGIONALE e i soldi si trovano nello stesso decreto legislativo 22/2015 ove nell’art.18 stanzia i fondi per finanziare la Naspi, circa 1,7 miliardi per ogni anno successivo al 2015, fondi però mai utilizzati perchè come si evince nel XVI rapporto annuale dell’Inps pubblicato nel luglio 2017, il nuovo ammortizzatore è costato 12,350 miliardi nel 2016, sostanzialmente uguale a quello sostenuto prima dell’introduzione della Naspi che nel 2014 è stato di 12,450 miliardi.

Sarebbe sufficiente introdurre un comma all’articolo 4 del decreto legislativo 22/2015 con il seguente testo presentato gia più volte da più Senatori in questa legislatura:

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

4-bis

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI è così calcolata:

50% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all’atto della cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell’anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all’articolo 4,

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.”

b) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.”

c) all’articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, comma 1 e per i lavoratori di cui all’articolo 4-bis ai fini di cui all’articolo 5, comma 2. ”

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, comma 1 e per i lavoratori di cui all’articolo 4-bis ai fini di cui all’articolo 5, comma 2.”

d) all’articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per i lavoratori di cui all’articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l’importo massimo mensile della NASPI per l’anno in corso.”»

GIU LE MANI

14 thoughts on “Lettera aperta a tutti i candidati alle prossime elezioni nazionali

  1. Ben fatto finalmente!! Noi siamo indebitati fino al collo non ci possiamo permettere nemmeno di curarci! Privati dei nostri diritti acquisiti e creato una famiglia già su pilastri di pochi spiccioli..abbasso la casta e i vitalizi che costano 14000000000 l’anno!!!

    1. Speriamo adesso che il famoso REDDITO DI CITTADINANZA non faccia sparire del tutto il nostro ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE o NASPI….

      1. €780 più €780 se tua moglie non lavora più figli a carico fanno già €16000 di reddito di cittadinanza all anno garantiti Togliendo lo stipendio che hai con lavoro stagionale quello che resta è quello che ti spetta cmq non credo sia questa l’intenzione perché si pagano o contributi Inps

        1. Non credo possano dare il reddito a due persone per ogni nucleo familiare, sarebbe una follia. Es. Se una persona ha lavorato solo 4 mesi avrà guadagnato circa 6000 euro , farlo arrivare a 16000 è una follia , e poi per quanto tempo ? E dove prenderanno i fondi ? Già non possono coprire qualche mensilità di Naspi…

          1. 2 persone che formano un nucleo familiare fanno due dichiarazioni separate Ottenendo un risultato altrimenti chi è sposato e ha una famiglia deve fare cumulo con il coniuge a questo punto le famiglie non si uniranno E queste sono politiche non per crearne ma per far sì che nessuno più ossa or mi una famiglia perché fiscalmente non conveniente. Solo i ricchi si sposeranno economicamente convenire sposarsi

          1. Certo che in Europa tutti stanno meglio di noi a livello sociale assistenziali non capisco perché in Italia tolgono i soldi a chi già non li ha. Altrimenti l Europa non ha ragione di essere. Abbiamo solo una moneta unica. Che ci fa danni economici. Penso era meglio con il cambio valuta

  2. Il 4 Marzo tutti i lavoratori stagionali del turismo e i loro famigliari tutti avendo diritto al voto daranno una bella lezione a chi lo MERITA…così vedremo se fondi per noi non li trovano e per loro ci sono sempre…

    1. 14000000000 per vitalizi.governo che non è stato votato dai cittadini si arrogano il diritto di togliere a chi già ha poco ..andiamo fino alla corte Europea!! così ci darete anche gli arretrati

Rispondi a Lavoratore stagionale INCAZZATO Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *