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INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI STAGIONALI

Vorrei analizzare i possibili interventi che si potrebbero attuare per una indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che stipulano un contratto d tipo stagionale. L’obiettivo è coprire tutti i periodi di inattività per coloro che lavorano almeno 6 mesi l’anno.

Prima dell’introduzione della Naspi eravamo coperti fino a un massimo di 8 mesi per un importo mensile corrispondente al 60% delle ultime 3 mensilità, per cui su uno stipendio lordo di un contratto fulltime 5 livello ccnl turismo di 1800 euro , il sussidio corrispondeva a 1080 euro al mese per 6 mesi per un totale di 6480 euro.

L’importo mensile della naspi invece è il 75% su un reddito fino a 1180 euro sommato al 25% della differenza fra l’importo lordo mensile e 1180 euro, che equivale a 1040 euro al mese però per solo la metà delle settimane lavorate , quindi a fronte di 6 mesi di lavoro spettano tre mensilita di Naspi per un totale di 3120 euro.

La perdita che abbiamo subito è stata quindi di 3360 euro e il risparmio che ha ottenuto lo Stato ,considerando che i lavoratori stagionali che lavoravano 6 mesi all’anno nel 2015 erano 220 mila , è stata di 740 milioni di euro cui si devono aggiungere i contributi previdenziali figurativi per arrivare a un risparmio netto di 980 milioni di euro.

Vediamo ora alcuni scenari per un possibile intervento:

Se invece del 60% prendessimo il 40% dello stipendio per sei mesi , il sussidio sarebbe di 720 euro al mese per sei mesi per un totale di 4320 e il costo dello Stato sarebbe di 350 milioni di euro

Se invece prendessimo il 50% il sussidio sarebbe di 900 euro al mese per un totale di 5400 e il costo per lo Stato salirebbe a 600 milioni

Legislativamente si puo intervenire su decreto legislativo 22/2015 in questo modo:

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis
(Calcolo per lavoratori stagionali)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:
—–% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi


2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL e I LAVORATORI CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO AZIENDE CHE OPERANO IN COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA 
b) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.”

One thought on “INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI STAGIONALI

  1. Buon giorno sono un Bagnino lavoro 6 mesi l’anno perché in inverno in versilia non ce lavoro. Prima della Fornero la disoccupazione copriva i 6 mesi che non lavoravo. Poi arrivò la Fornero e la dimezzo’. E i tre mesi che mancano come mangio?. Adesso la Meloni vorrebbe taglirla ancora? Spero che la riporti com’era prima della Fornero ,grazie

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