
Chi appartiene a queste categorie sotto elencate e nel 2011 e/o 2012 ha fatto richiesta di domanda requisiti ridotti e/o minispi 2012 potrà conteggiare le settimane lavorate e sommarle a quelle di quest’anno.
3.1 Aspetti amministrativi
Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015 dispone in ordine al calcolo della durata della NASpI, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015.
In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 – il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.
Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.
La durata della NASpI così calcolata non puo’ in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.
Si precisa che il calcolo della indennità NASpI secondo quando disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dia luogo alla domanda di NASpI sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali di seguito individuati.
Trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, stante l’effetto di prolungamento della durata della NASpI rispetto alla regola generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.22/2015, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione.
A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali oggetto della novella legislativa.
| TURISMO | |
| CSC 70501 | Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
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| CSC 70502 | Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
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| CSC 70503 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
| CSC 70504 | Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
| CSC 70401 | Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
| CSC 70705 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
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| STABILIMENTI TERMALI | |
| CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
| CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
All’onere derivante dall’applicazione della norma in esame, il medesimo comma 4 del citato art. 43, nella determinazione della stima finanziaria valutata per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione del beneficio in questione.
Volevo se possibile avere una risposta a questa mia domanda.Sono uno stagionale che da quasi 10 anni va in disoccupazione aspi. Oggi leggendo nella mia pagina inps ho avuto la bella e dico bella notizia che quest’anno percepiro’ solo 74 giornate di sussidio è possibile dov’e’ la salvaguardia per gli stagionali. Cosa devo fare? Datemi una risposta. Grazie.
Ciao, Giuseppe io sono nelle tue stesse condizioni, non so che pesci pigliare. Intanto ho trovato questo simulatore per il calcolo NASPI. Non è molto semplice utilizzarlo , ma se ci riesci credo che sia attendibile .
http://www.pensionioggi.it/strumenti/calcola-la-naspi